Novità in Materia Antiriciclaggio: nuovo limite euro 1.000,00

dal 06/12/2011 al 31/10/2012

"Dopo la riduzione da euro 5.000,00 ad euro 2.500,00 dello scorso mese di settembre, viene ridotta ulteriormente ad euro 1.000,00 la soglia sopra la quale non può essere effettuato alcun pagamento attraverso l'utilizzo di denaro contante."

Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007).
Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

Per qualsiasi informazione, precisazione in merito e per la gestione dei saldi dei libretti di deposito al portatore entro i limiti consentiti, invitiamo soci e clienti a rivolgersi agli sportelli della Cassa Rurale.

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